Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo,
introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente
della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa
determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto
retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennita' di funzione
quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali -
Necessaria temporaneita' della misura, non piu' giustificabile,
viste anche le deroghe introdotte per alcune categorie di soggetti
e i mancati risparmi attesi - Violazione dell'autonomia e
dell'indipendenza della magistratura ammnistrativa - Necessita' di
rimuovere il vulnus per ogni appartenente alla pubblica
amministrazione - Rimozione del tetto contributivo vigente, fissato
in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente,
anziche' nel trattamento economico spettante al primo presidente
della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per
l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m.,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari -
Illegittimita' costituzionale in parte qua, a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo,
introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente
della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa
determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto
retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennita' di funzione
quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali -
Denunciata violazione del carattere rappresentativo dell'organo,
stante il disincentivo a concorrere da parte dei magistrati piu'
anziani - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo,
introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente
della Cassazione - In particolare: applicazione del tetto
retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennita' di funzione
quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali -
Denunciata violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della
magistratura ammnistrativa - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13, comma 1; decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 23-ter, comma 1.
- Costituzione, artt. 101, secondo comma, 104, quarto comma, e 108,
secondo comma.
(T-250135)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 30-7-2025)
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